STARTUP VS STARTUP INNOVATIVE

Come definiamo una startup?
Con il termine Start Up, si identifica una nuova impresa nelle forme di un’organizzazione temporanea o una società di capitali, in cerca di soluzioni organizzative e strategiche che siano ripetibili e possano crescere indefinitamente. In realtà esistono svariate definizioni di startup, ma tutte rispondono al concetto di azienda appena lanciata con grandi possibilità di crescita e spiccata propensione all’innovazione. “To start”, l’infinito del verbo inglese, significa iniziare, attivare… in questo caso dare vita ad un’attività lavorativa.
Essa nasce da un’idea dei propri founder, quasi per intuizione, e lo startupper in genere è una persona creativa che desidera uscire dalla propria zona di comfort per sviluppare la soluzione ad un problema. In quanto azienda non ancora acclamata quando inizia non ha capitali, ne dipendenti o un business model definitivo.Se vi apprestate a fondare una startup molto probabilmente dovrete rivedere la vostra idea iniziale un milione di volte prima di vederla funzionare come desiderate.
Se parliamo di un’azienda consolidata in anni di lotta sul campo, sappiamo dove e come si è sviluppata, sappiamo le risorse economiche e umane che sono state impiegate per raggiungere quel risultato. Al contrario una startup non ha una storia pregressa ed è importante prepararsi ad una minuziosa attività strategica quotidiana di programmazione e monitoraggio. Qualora risulti evidente che il mercato non risponde come ci si era immaginati, a correggere la nostra rotta.
Generalmente, nell’accezione comune, con startup si qualifica un’azienda che ha due requisiti caratterizzanti:
1. propone un’idea che comporta un certo livello di innovazione, che sia in un prodotto oppure nel modo di erogare un certo servizio, per non parlare di una tecnologia di nuova invenzione
2. ha possibilità di scalare, cioè di raggiungere dei fatturati superiori a quelli un’attività di stampo tradizionale
Una startup, dunque, stravolge i modelli di business preesistenti, è scalabile e ripetibile. Deve puntare ad una crescita su larga scala, può persino avere l’ambizione di espandersi in tutto il mondo.
E le startup innovative?
Anche se il termine start-up innovativa viene comunemente usato in ambienti economici per definire un’azienda di recente fondazione, il concetto giuridico è molto più ristretto, e al concetto giuridico corrispondono anche pro e contro.
Abbiamo detto che tutte le startup hanno una componente di innovazione, ma in alcune questa è particolarmente spiccata, tanto da essere l’elemento principale su cui si fonda la sua attività e da cui derivano le sue possibilità di successo. Queste vengono riconosciute anche da un punto di vista giuridico come “startup innovative”. Per essere sicuri di trovarci in presenza di una start-up innovativa dobbiamo avere un oggetto dell’attività innovativo, sia esso un prodotto o un servizio.
Più concretamente?
L’oggetto sociale, esclusivo o comunque prevalente, deve consistere nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Gli altri requisiti:
• deve essere costituita da non più di cinque anni;
• deve avere residenza fiscale in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea - purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
• il suo fatturato deve essere inferiore ai 5 milioni di euro (si considera il valore totale della produzione annua, come risultante dal bilancio approvato);
• non deve aver mai distribuito i suoi utili, reinvestendo in azienda tutti i suoi guadagni;
• non può essere nata dalla derivazione di un’azienda già esistente. Quindi non può essere il risultato di una fusione, scissione societaria o di una cessione di azienda o di un ramo di azienda.
L’importanza di questi requisiti è fondamentale, devono infatti essere tutti cumulativamente presenti.
Differente è il caso dei requisiti detti “alternativi”: in questo caso è sufficiente la presenza di uno solo di essi per poter costituire una startup. Questi sono:
• almeno il15% del fatturato annuo deve essere destinato alla ricerca e sviluppo;
• almeno i 2/3 della forza lavoro deve aver conseguito una laurea magistrale, indipendentemente dall’indirizzo di studi, in alternativa almeno 1/3 della forza lavoro deve essere in possesso di un dottorato di ricerca o essere un dottorando in corso o laureato e ricercatore da almeno tre anni;
• essere titolare di almeno un brevetto relativo a un’invenzione industriale, biotecnologica oppure essere titolare di diritti per programmi di elaborazione, purché questi brevetti o diritti riguardino l’oggetto sociale e l’attività dell’impresa.
Non sono meno importanti i requisiti economici, i quali non rappresentano il lasciapassare per la costituzione di una startup ma certamente sono fondamentali per determinarne la sua sopravvivenza. Le imprese in possesso di questi requisiti possono accedere allo status di startup innovativa tramite autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e godere delle agevolazioni registrandosi nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della propria provincia.
Le startup innovative possono godere dei benefici previsti nei primi 5 anni dalla loro costituzione, prima di elencarli specifichiamo che nell’elenco non sarà presente la nuova modalità di costituzione digitale e gratuita.
Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 2016 ha introdotto la possibilità per le startup innovative e gli incubatori certificati di redigere l’atto costitutivo mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale. Il suo utilizzo sarebbe stato gratuito con un evidente risparmio per gli imprenditori rispetto alla procedura standard con atto pubblico, la quale sarebbe stata comunque permessa. Un ricorso promosso dal Notariato ha però momentaneamente (si spera) bloccato questa possibilità.
I benefit per chi avvia uno start-up innovativa, all’interno del primo quinquennio, sono:
1. Esonero da diritti camerali e imposte di bollo.
Alle startup innovative e agli incubatori certificati non si applica il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio. Sono esonerate anche dai diritti di segreteria e dall’imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese.
2. Deroghe alla disciplina societaria ordinaria.
Alle startup innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito di creare categorie di quote dotate di particolari diritti :
-effettuare operazioni sulle proprie quote;
-emettere strumenti finanziari partecipativi;
-offrire al pubblico quote di capitale.
3. Proroga del termine per la copertura delle perdite.
in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo anziché al primo. In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo.
4. Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica.
Le startup innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. Nel caso conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo.
5. Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA (art. 4, comma 11-novies Investment Compact).
La normativa ordinaria che prescrive l’apposizione del visto di conformità per la compensazione in F24 dei crediti IVA superiori a 15.000 euro può costituire un disincentivo all’utilizzo della compensazione orizzontale. Con l’esonero dall’obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro le startup innovative ricevono rilevanti benefici in termini di liquidità.
6. Disciplina del lavoro tagliata su misura.
Le startup innovative sono soggette, salvo alcune varianti specifiche, alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal Decreto-Legge 81/2015 (cd. “Jobs Act”). Possono pertanto assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dal Jobs Act. Al termine dei 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, portando la durata complessiva del rapporto di lavoro a 48 mesi. Trascorso questo periodo, il rapporto di collaborazione assume la forma del contratto a tempo indeterminato. Inoltre le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi.
7. Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile.
Fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile.
8. Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale e modello commentato di piano di incentivazione in equity.
Startup innovative e incubatori certificati possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall’assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi.
9. Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle startup innovative provenienti da persone fisiche e giuridiche.
A partire dal 2017 l’’agevolazione per le persone fisiche prevede una detrazione Irpef pari al 40% dell’investimento, fino a un massimo di 1 milione di euro. Per le persone giuridiche l’incentivo consiste invece nella possibilità di dedurre dall’imponibile Ires il 40% dell’investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro. Dal 2017 si applica l’aliquota unica al 30%. Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in startup innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di Organismi di investimento collettivo del risparmio e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative. Si può usufruire dell’incentivo per un minimo di tre anni.
10. Possibilità di raccogliere capitali con campagne di equity crowdfunding su portali online autorizzati.
Nel 2013 l’Italia è stato il primo Paese al mondo a dotarsi di un regolamento dedicato. A inizio 2015 il citato Decreto Legge “Investment Compact” ha rafforzato lo strumento con l’introduzione di importanti novità:
• anche le PMI innovative possono effettuare campagne di equity crowdfunding;
• le campagne di crowfunding sono investimenti accessibili anche per gli OICR e per le società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in PMI innovative. Questa evoluzione permette la diversificazione di portafoglio e la riduzione del rischio per l’investitore retail;
• in via derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, il trasferimento delle quote di startup innovative e PMI innovative viene dematerializzato, con conseguente riduzione degli oneri connessi, in un’ottica di fluidificazione del mercato secondario.
• Consob ha aggiornato il Regolamento sull’equity crowdfunding assorbendo le evoluzioni sopra citate e apportando ulteriori semplificazioni: le verifiche di appropriatezza dell’investimento possono essere eseguite anche dagli stessi gestori dei portali e non più solo dalle banche, digitalizzando l’intera procedura.
• Nel novero degli investitori professionali autorizzati sono state ammesse due nuove categorie: gli “investitori professionali su richiesta” e gli “investitori a supporto dell’innovazione”, nozione che include attori come i business angel.
11. Intervento semplificato, gratuito e diretto per le startup innovative al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese.
La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario.
12. Agenzia ICE: servizi ad hoc per l’internazionalizzazione delle startup.
L’Agenzia fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia: le startup innovative hanno diritto a uno sconto del 30% sui costi standard.
13. Fail-fast.
In caso di insuccesso, le startup innovative possono contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività. Le startup innovative sono dunque annoverate tra i soggetti “non fallibili”, allo scopo di consentire loro l’accesso alle procedure semplificate per la composizione della crisi in continuità e di ridurre i tempi per la liquidazione giudiziale, limitando gli oneri connessi al fallimento, inclusa la sua stigmatizzazione a livello culturale.
14. Trasformazione in PMI innovativa.
In caso di successo, le startup innovative diventate “mature” che continuano a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione, possono trasformarsi in PMI innovative. Proponendosi di sostenere tutte le imprese caratterizzate da una spiccata propensione a innovare, il Decreto del 2015 noto come “Investment Compact”, ha infatti assegnato larga parte delle misure già previste a beneficio delle startup innovative a una platea più ampia: le PMI innovative appunto, ossia tutte le Piccole e Medie Imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dall’oggetto sociale e dal livello di maturazione.
E i contro?
Per quanto riguarda i contro in realtà, se la vostra idea è buona e siete davvero sicuri di poter decollare, sono poche le cose da evidenziare. La Startup innovativa non può distribuire utili per 5 anni. Se questo avviene esce dal registro speciale e, dall’anno successivo, non potrà più godere dei vantaggi sopraindicati. Quindi dovete riflettere bene sull’aspetto economico, investirete alcuni anni della vostra vita, sarete completamente assorbiti dalla vostra startup, ma non potrete guadagnare quindi dovete assicurarvi di avere altre entrate o comunque un paracadute. Dovrete ridurre al minimo le spese, quindi non potete delegare, l’idea è vostra e dovete lavorare, lavorare e lavorare…
Lo startupper è il responsabile del successo o fallimento della sua azienda quindi deve investirvi tutte le risorse possibili.